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Le attività che il lavoratore può svolgere nel periodo di assenza per malattia devono essere compatibili con lo stato di malattia, e conformi all'obbligo di adottare ogni cautela perché lo stato di malattia cessi e venga recuperata l'idoneità al lavoro. Nella sentenza n. 17625 del 5 agosto 2014, conformemente agli orientamenti precedenti, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso con rinvio ad altro collegio giudicante per un maggiore approfondimento del rispetto da parte del lavoratore in malattia dell'obbligo di cautela.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Assenza per malattia ed altra attività lavorativa
2. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA